Art. 13.
(Procedimento di autorizzazione
per gli impianti di illuminazione).

      1. Per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterni o per la ristrutturazione di quelli esistenti ovvero per la sostituzione parziale di apparecchi di illuminazione, ivi comprese le insegne pubblicitarie, anche al fine dell'adeguamento degli impianti alle norme di cui agli articoli 7 e 10 della presente legge, è richiesta la presentazione di denuncia di inizio attività ai sensi degli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, ovvero del titolo abilitativo previsto dalla legge regionale o delle province autonome di cui all'articolo 4, comma 4, della presente legge. A tal fine i soggetti pubblici e privati devono disporre e inviare allo sportello unico dell'edilizia istituito ai sensi dell'articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, un apposito progetto illuminotecnico, redatto da un professionista abilitato. Dal progetto deve risultare la rispondenza dell'impianto ai requisiti stabiliti dalla presente legge con particolare riferimento alla riduzione dell'inquinamento luminoso e al risparmio energetico. Il progetto per la realizzazione degli impianti può essere ricompreso nell'ambito del titolo abilitativo necessario per l'effettuazione dell'intervento edilizio.
      2. I progetti devono altresì essere approvati dalle soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio competenti per territorio.
      3. Al termine dei lavori, l'impresa installatrice deve attestare sotto la propria responsabilità la rispondenza degli impianti di illuminazione ai criteri stabiliti dalla presente legge, fermi restando gli

 

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adempimenti previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni. La cura e gli oneri dei collaudi sono a carico dei committenti degli impianti.
      4. La procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 si applica anche agli impianti di illuminazione pubblica.
      5. Sono esclusi dalla procedura di cui ai commi 1, 2 e 3, in quanto impianti di modesta entità o temporanei:

          a) gli impianti accesi per meno di dieci minuti da un sensore di presenza o di movimento dotati di proiettori ad alogeni, lampadine a fluorescenza compatte o altre sorgenti di immediata accensione;

          b) gli impianti con emissione complessiva al di sopra del piano orizzontale non superiore a 2.500 lumen, costituiti da sorgenti di luce con flusso totale emesso in ogni direzione non superiore a 1.500 lumen cadauna;

          c) gli impianti di rifacimento, ampliamento e manutenzione ordinaria di impianti esistenti con un numero di sostegni inferiore a cinque;

          d) gli apparecchi di illuminazione delle vetrine;

          e) le insegne ad illuminazione propria, anche se costituite da tubi di neon nudi;

          f) le installazioni temporanee per l'illuminazione di cantieri.

      6. L'autorizzazione per gli impianti di cui al comma 5 è subordinata alla autocertificazione di conformità alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 10 da parte dell'installatore dell'impianto.